Il mancato contributo di mantenimento dei figli da parte dellâuomo non legittima lâaumento dellâassegno divorzile in favore della donna
Confermata, nello specifico, la cifra stabilita in sede di separazione. Decisiva anche la mancata modifica della condizione economico-patrimoniale dei due coniugi
Niente aumento dellâassegno divorzile rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, nonostante la precisa richiesta avanzata dallâex moglie, se la condizione economico-patrimoniale dei due coniugi non si è modificata nel corso degli anni. Irrilevante, chiariscono i giudici, il riferimento, fatto dalla donna, al mancato versamento, da parte dellâuomo, del contributo di mantenimento dei figli. Questâultima omissione non può, difatti, comportare lâautomatico incremento dellâimporto relativo allâassegno divorzile. A depotenziare ulteriormente lâistanza avanzata dalla donna è stata, nel caso preso in esame dai giudici, anche la constatazione che ella è divenuta proprietaria di un appartamento e ha potuto concludere lâoperazione immobiliare grazie ai risparmi forniti dalla famiglia. I giudici precisano che lâipotesi di un incremento dellâ80% dellâassegno divorzile rispetto a quello previsto in sede di separazione non era, nel caso specifico, plausibile, vista lâassenza di una modifica negli anni delle condizioni economiche dei due coniugi e la carenza di elementi che consentissero di ritenere inadeguato lâimporto stabilito, cioè 500 euro ogni mese, e sempre tenendo presente il contributo fornito dalla donna alla vita familiare. (Ordinanza 34619 del 24 novembre 2022 della Corte di Cassazione)