Albo ‘ufficiale’ della nobiltà italiana: l’errata indicazione del titolo non comporta lesione del diritto al nome
Respinta l’azione con cui un aristocratico ha chiesto di vedere rettificare l’appellativo di ‘nobile’ in quello di ‘conte’
Nessuna lesione al nome se nell’albo ‘ufficiale’ della nobilità italiana è presente un errore nella indicazione del titolo di un aristocratico.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 23023 del 10 luglio 2026 della Cassazione), i quali hanno respinto definitivamente l’azione proposta da un nobile italiano.
Decisiva la considerazione che nella Repubblica i titoli nobiliari sono privi di rilevanza giuridica e non possono costituire oggetto di autonomo accertamento giudiziale, e possono rilevare solo in quanto predicati nobiliari già esistenti e riconosciuti prima del 28 ottobre 1922, divenuti parte del nome (cosiddetta cognomizzazione), la cui tutela segue, quindi, le regole del diritto al nome. Di conseguenza, la pretesa lesione del diritto al nome, all’onore o all’identità personale fondata sulla mancata indicazione o sull’errata indicazione di un titolo nobiliare postula, quale necessario presupposto, la rigorosa prova che il predicato nobiliare sia stato riconosciuto secondo la legislazione previgente anteriormente al 28 ottobre 1922, prova il cui difetto rende insuscettibile di accoglimento qualsivoglia domanda di rettifica.
Priva di efficacia, a chiusura del contenzioso, l’azione con cui un aristocratico ha chiesto di vedere rettificare l’appellativo di ‘nobile’ in quello di ‘conte’, appellativo a lui attribuito in una pubblicazione che è una sorta di albo ‘ufficiale’ della nobilità italiana.
In sostanza, dai documenti non risulta che il predicato nobiliare in questione sia stato attribuito alla famiglia dell’aristocratico anteriormente al 1922.
In generale, alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della personae, e fra queste ipotesi è ammessa anche quella che suole definirsi, con un neologismo, cognomizzazione del predicato nobiliare.
Sempre la Corte Costituzionale ha precisato i limiti della tutela giurisdizionale legata alla rilevanza giuridica del titolo. In particolare, si è rimarcata da un lato, l’abolizione giuridica – mediante il non riconoscimento dei titoli nobiliari – di privilegi derivanti dalla nascita o dall’appartenenza ad una determinata classe sociale e dall’altra la possibilità di far valere, come parte del nome, soltanto i predicati già esistenti prima del 28 ottobre 1922 e la riaffermazione del valore del ‘nome’ come fondamentale diritto inerente alla indennità della persona in quanto tale, con la conseguente assimilazione, quanto a valore giuridico, del predicato di titolo nobiliare cognomizzato al nome e, quindi, di entrambi sul piano della tutela giurisdizionale.
In questa cornice giuridica e nel quadro della richiesta azionata (rettificare l’appellativo attribuito di ‘nobile’ in quello di ‘conte’) che ha avuto come premessa l’accertamento della sussistenza quale presupposto di fatto del diritto invocato l’avvenuto riconoscimento del titolo nobiliare, è decisivo l’esame della documentazione, che ha consentito di rilevare l’assoluta carenza di prove a sostegno della indicazione del titolo nobiliare di conte nel predicato nominale dell’aristocratico, in quanto successivo alla data del 28 ottobre 1922.